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Legge 3 agosto 1949, n. 489 · Legge 3 agosto 1949, n. 489 — Retrocessione a cittadini italiani gia' residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Societa' fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano

Legge 3 agosto 1949, n. 489 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

La domanda di riacquisto di cui al precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia, al Commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo italiano, che provvede alla immediata trasmissione al Commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige. Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione. Agli effetti della presente legge, per il rilascio dei certificati di cittadinanza degli interessati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157 .