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Legge 29 luglio 1949, n. 579 · Legge 29 luglio 1949, n. 579 — Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della marina, della facolta' concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti

Legge 29 luglio 1949, n. 579 ст. 1

ДействуетОфициальный текст

La facolta' indicata nell' art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254 , concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina puo' essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.