Legge 15 luglio 1949, n. 435 ст. 2
Il Ministro per i trasporti ha la facolta' di stabilire la, data di decorrenza dei singoli provvedimenti, tenuto conto delle economie conseguibili per effetto dei provvedimenti medesimi. Le date di decorrenza suddette non potranno essere in nessun caso anteriori al 1 dicembre 1948.