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Legge 12 luglio 1949, n. 459 · Legge 12 luglio 1949, n. 459 — Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione

Legge 12 luglio 1949, n. 459 ст. 4

ДействуетОфициальный текст

Per la corresponsione degli acconti di cui all'articolo precedente e' autorizzato un primo stanziamento di trentacinque miliardi di lire. Gli acconti di cui innanzi sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste non oltre la misura massima dell'80 per cento per quanto riguarda la gestione 1947-48 e del 50 per cento per i residui delle precedenti gestioni dello scoperto bancario, quale risulta, dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione. Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.