Legge 7 luglio 1949, n. 689 ст. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washinigton il 23 marzo 1949.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washinigton il 23 marzo 1949.