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Legge 6 luglio 1949, n. 466 · Legge 6 luglio 1949, n. 466 — Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti

Legge 6 luglio 1949, n. 466 ст. 9

ДействуетОфициальный текст

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorita' giudiziarie ed amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui e' sottoposto, ma indicano altresi' una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emettera' l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti.