Legge 6 luglio 1949, n. 466 ст. 1
All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 : e' sostituito il seguente: "La Cassa riceve in deposito: a) denaro; b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile; c) titoli garantiti dallo Stato; d) buoni del tesoro ordinari e poliennali; e) buoni postali fruttiferi; f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti".