Legge 2 luglio 1949, n. 408 ст. 2
TITOLO I Costruzione di case popolari
All' art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sono aggiunti i seguenti numeri: 10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari; 11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti; 12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali; 13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico; 14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti".
Ссылается на
- Legge 2 luglio 1949, n. 408 ст. 16
- Legge 2 luglio 1949, n. 408 ст. 37