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Legge 30 giugno 1949, n. 365 · Legge 30 giugno 1949, n. 365 — Ripristino al 70° anno di eta' del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari

Legge 30 giugno 1949, n. 365 ст. 3

ДействуетОфициальный текст

Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di eta' saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante-organiche degli uffici. Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.