Legge 8 giugno 1949, n. 428 ст. 5
Il patrimonio, del Consiglio nazionale delle accademie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e' devoluto alla Unione accademica nazionale, alla quale e' devoluto altresi' il contributo di L. 1.000.000 stabilito a carico dello Stato con il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , a favore del Consiglio nazionale delle accademie.