Legge 14 maggio 1949, n. 326 ст. 2
E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 , ed il secondo comma, gia' modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946 n. 336 , sostituito dal seguente: "Contro la, esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione, il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti, avra' facolta' di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto". Le deliberazioni per l'esclusione dall'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.