Legge 29 aprile 1949, n. 264 ст. 38
CAPO III Sussidi straordinari
Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati gia' ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.