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Legge 29 aprile 1949, n. 221 · Legge 29 aprile 1949, n. 221 — Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato

Legge 29 aprile 1949, n. 221 ст. 6

CAPO I Nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza.

ДействуетОфициальный текст

Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente art. 3. Per i sergenti maggiori dell'Esercito e per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, nonche' per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dei Corpi armati che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041 , la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica sulle paghe limitatamente alle misure considerate come aumenti ai sensi del precedente art. 3. Alle nuove e maggiori ritenute derivanti dall'applicazione dei due precedenti commi sara' data attuazione a cominciare dalla data che sara' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro.