Legge 29 aprile 1949, n. 221 ст. 1
CAPO I Nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.