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Legge 8 marzo 1949, n. 75 · Legge 8 marzo 1949, n. 75 — Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 8 marzo 1949, n. 75 ст. 20Termini

CAPO III. MODIFICAZIONI, RIPARAZIONI E TRASFORMAZIONI DI NAVI

ДействуетОфициальный текст

Per poter concorrere ai benefici previsti dal presente capo gli interessati devono farne domanda al Ministero della marina mercantile. I lavori ammessi ai benefici del presente capo debbono essere iniziati entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, a pena di decadenza dai benefici stessi, salvo eventuale proroga che il Ministro per la marina mercantile ritenga di consentire qualora dagli interessati sia provato, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile. Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, gli apparati motori completi e gli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo debbono essere installati nel termine fissato dal regolamento sono pure stabiliti dal regolamento i termini per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 18. I termini entro i quali, a pena di decadenza, debbono essere presentati i documenti per la liquidazione definitiva, sono stabiliti dal regolamento.