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Legge 1 marzo 1949, n. 51 · Legge 1 marzo 1949, n. 51 — Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi

Legge 1 marzo 1949, n. 51 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Il secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 , e' sostituito dai seguenti: "Ai profughi ricoverati nei centri di raccolta che presenteranno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di dimissione dai centri stessi, sara' concesso all'atto della dimissione un premio di primo stabilimento di L. 30.000 a persona oltre un sussidio straordinario di L. 10.000 a persona. "La misura del sussidio straordinario e' elevata a L. 20.000 per coloro che presenteranno la domanda di dimissione entro il sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge. "I profughi, comunque, dimessi dai centri di raccolta, non potranno essere nuovamente ricoverati nei centri stessi, no ammessi al trattamento di cui all'art. 3 del presente decreto".