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Legge 3 febbraio 1949, n. 26 · Legge 3 febbraio 1949, n. 26 — Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari

Legge 3 febbraio 1949, n. 26 ст. 1

ДействуетОфициальный текст

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni: a) l' art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113 , fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall' art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352 ; b) l' art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232 , gia' prorogato fino al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1593 ; c) l' art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937 , gia' prorogato dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947; d) l' art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438 , limitatamente ai soli effetti giuridici.