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Legge 19 agosto 1948, n. 1180 · Legge 19 agosto 1948, n. 1180 — Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra

Legge 19 agosto 1948, n. 1180 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di cui all'art. 1, ove l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, l'Amministrazione disporra' d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, avvalendosi, per le sue decisioni, di ogni mezzo di prova anche indiretto.