Legge 8 febbraio 1948, n. 47 · Legge 8 febbraio 1948, n. 47 — Disposizioni sulla stampa
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 ст. 2Indicazioni obbligatorie sugli stampati
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.