Legge 6 febbraio 1948, n. 29 ст. 4
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.