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Legge 6 febbraio 1948, n. 29 · Legge 6 febbraio 1948, n. 29 — Norme per la elezione del Senato della Repubblica

Legge 6 febbraio 1948, n. 29 ст. 22

TITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA "VALLE D'AOSTA"

ДействуетОфициальный текст

L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: ((1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta')) ; 2) la dichiarazione di candidatura e' depositata, insieme con il contrassegno, ((dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno)) antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.