Legge 20 gennaio 1948, n. 6 ст. 17
Le prima parte del secondo comma dell'art. 44 e' sostituita dalla seguente: "L'elettore deve recasi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita un segno su contrassegno corrispondente alla lista, da, lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene".
Ссылается на
- Legge 20 gennaio 1948, n. 6 ст. 44