Decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 ст. 21
TITOLO VI Disposizioni finali e comuni.
La ripartizione dei diritti riscossi fino al 31 dicembre 1947 in base all' art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 , sara' fatta con i medesimi criteri indicati nei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19.