Decreto del presidente della repubblica 4 luglio 1949, n. 43 ст. 21
CAPO II Esercizio finanziario e contributi per il piano.
Agli effetti della esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di eta', hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie rilasciata dall'istituto nazionale della previdenza sociale. Per i lavoratori non soggetti alle assicurazioni obbligatorie, ovvero alla iscrizione ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno valore probante, per cio' che riguarda il limite di eta', i documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza. Ove occorra, il requisito del limite di eta' dovra' essere provato dal lavoratore mediante esibizione di certificato di nascita.