Regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581 Art. 2
Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti, sono stabiliti a favore dell'Erario, in conformita' della tariffa notarile, i diritti di segreteria indicati nell'annessa tabella, allegato B.