Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Art. 58Clausola di salvaguardia
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .