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Legge 1 dicembre 2023, n. 172 · Legge 1 dicembre 2023, n. 172 — Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonche' di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. (23G00188)

Legge 1 dicembre 2023, n. 172 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalita' di aggiornamento delle sanzioni

1. Per quanto non previsto dalla pre-sente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

2. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Note all' art. 6: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda la nota all'art. 2.