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Legge 22 settembre 2023, n. 141 · Legge 22 settembre 2023, n. 141 — Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. (23G00151)

Legge 22 settembre 2023, n. 141 Art. 4Durata della protezione dei disegni e modelli

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello puo' durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .