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Legge 24 luglio 2023, n. 102 · Legge 24 luglio 2023, n. 102 — Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104)

Legge 24 luglio 2023, n. 102 Art. 28

Capo III Norme di coordinamento ed adeguamento

In KraftAmtlicher Text

Estinzione del procedimento di nullita' o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato

1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , dopo la parola: «ritirata» e' inserita la seguente: « , rinunciata ».

Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell' articolo 184-octies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue: a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile; b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata, rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi; d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo; e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata; f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata; g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.»