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Legge 24 luglio 2023, n. 102 · Legge 24 luglio 2023, n. 102 — Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104)

Legge 24 luglio 2023, n. 102 Art. 20

Capo III Norme di coordinamento ed adeguamento

In KraftAmtlicher Text

Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilita'

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: « Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. 2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell' articolo 85 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 85 (Durata ed effetti della brevettazione). - 1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda. 2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.»