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Legge 24 luglio 2023, n. 102 · Legge 24 luglio 2023, n. 102 — Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104)

Legge 24 luglio 2023, n. 102 Art. 11Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

Capo II Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure

In KraftAmtlicher Text

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell' articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale. 2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. 3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa. 4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti. 5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei».