Legge 15 maggio 2023, n. 55 Art. 3Uffici del saggio e loro marchio
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.