Legge 23 marzo 2023, n. 33 Art. 7Clausola di salvaguardia
Capo III Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.