Legge 5 agosto 2022, n. 118 Art. 36Clausola di salvaguardia
Capo IX Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 . La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 agosto 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all' art. 36: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» e' pubblicata nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.