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Legge 4 agosto 2022, n. 127 · Legge 4 agosto 2022, n. 127 — Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021. (22G00136)

Legge 4 agosto 2022, n. 127 Art. 11Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio

In KraftAmtlicher Text

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonche' dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attivita' svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ;

b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale puo' essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727 ; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unita', tra le quali, in ogni caso, non puo' essere nominato piu' di un aggiunto;

d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all' articolo 8, paragrafi 1, 3 , 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727 ;

e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all' articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727 ;

f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all' articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727 , nonche', quando sono nominati piu' corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalita' per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 , con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41 , e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all' articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.