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Legge 15 luglio 2022, n. 106 · Legge 15 luglio 2022, n. 106 — Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. (22G00116)

Legge 15 luglio 2022, n. 106 Art. 4Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

In KraftAmtlicher Text

1. E' riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attivita' di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.

2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attivita' professionale;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.

3. L'attivita' di agente e' incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. E' istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)) .

6. Il registro e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.