Legge 14 aprile 2022, n. 37 Art. 3Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, introdotto dallo Scambio di Note di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.