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Legge 12 aprile 2022, n. 33 · Legge 12 aprile 2022, n. 33 — Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. (22G00041)

Legge 12 aprile 2022, n. 33 Art. 3Diritto allo studio

In KraftAmtlicher Text

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

2. Le universita' e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attivita' formative successive al conseguimento del titolo.