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Legge 9 marzo 2022, n. 23 · Legge 9 marzo 2022, n. 23 — Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (22G00031)

Legge 9 marzo 2022, n. 23 Art. 12Formazione professionale

Capo V Strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento

In KraftAmtlicher Text

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalita', il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Note all'art. 12: - Per i riferimenti del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note all'art. 6.