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Legge 29 dicembre 2021, n. 240 · Legge 29 dicembre 2021, n. 240 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (22G00005)

Legge 29 dicembre 2021, n. 240 Art. 22Disposizioni finanziarie

In KraftAmtlicher Text

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.