Legge 29 dicembre 2021, n. 240 Art. 12Edifici di culto
1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.
2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.