Legge 29 dicembre 2021, n. 240 Art. 10Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.