Legge 10 novembre 2021, n. 175 Art. 16Clausola di salvaguardia
Capo V Disposizioni finanziarie e finali
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.