Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Art. 20Entrata in vigore
SEZIONE II APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Avvertenza: La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 18 gennaio 2021, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .