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Legge 10 febbraio 2020, n. 10 · Legge 10 febbraio 2020, n. 10 — Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (20G00024)

Legge 10 febbraio 2020, n. 10 Art. 7Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio, di formazione e di ricerca

In KraftAmtlicher Text

1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non puo' avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.