Legge 25 settembre 2019, n. 120 Art. 2Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente:
a) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) dall'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).