Legge 3 maggio 2019, n. 37 Art. 12Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali
Capo IV Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato
1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' sostituito dal seguente: «Art. 84 (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale). - 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. 2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016».
Verweist auf
- Legge 3 maggio 2019, n. 37 Art. 84