Legge 26 aprile 2019, n. 36 Art. 9Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale
1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo , terzo e quarto comma , e 55, secondo comma, del codice penale ».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , cosi' come modificato dalla presente legge: Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica; a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale ; a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo , terzo e quarto comma , e 55, secondo comma, del codice penale . b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede; d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell' articolo 99, quarto comma, del codice penale ; f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato; f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317 , 319 , 319-ter , 319-quater , 320 , 321 e 322-bis del codice penale ; f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.».
Verweist auf
- Legge 26 aprile 2019, n. 36 Art. 132