Legge 26 aprile 2019, n. 36 Art. 7Modifica all'articolo 2044 del codice civile
1. All' articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Nei casi di cui all' articolo 52, commi secondo , terzo e quarto, del codice penale , la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa. Nel caso di cui all' articolo 55, secondo comma, del codice penale , al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell' articolo 2044 del codice civile , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2044 (Legittima difesa). - Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se' o di altri. Nei casi di cui all' articolo 52, commi secondo , terzo e quarto, del codice penale , la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa. Nel caso di cui all' articolo 55, secondo comma, del codice penale , al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.».
Verweist auf
- Legge 26 aprile 2019, n. 36 Art. 2044