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Legge 26 aprile 2019, n. 36 · Legge 26 aprile 2019, n. 36 — Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. (19G00042)

Legge 26 aprile 2019, n. 36 Art. 4Modifiche all'articolo 614 del codice penale

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell' articolo 614 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa La pena e' da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».